Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 333 così recitava:

“Articolo 333

Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'Amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall'impresa medesima.”

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