Articolo abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 327 così recitava:

“Articolo 327

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato di appalto.”

Dalla redazione