Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 314 così recitava:

“Articolo 314

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, contemplati nell'articolo 291, dovranno essere stesi sia dai commissari tecnici od amministrativi del Governo o dagli ufficiali da essi dipendenti, sia dagl'ingegneri capi ed altri ufficiali del genio civile nelle rispettive provincie.

Alla osservanza di tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo di sorvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i commissari, gl'ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie.

Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscano esse crimini o delitti, o semplici contravvenzioni, potranno essere accertate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionari, impiegati ed agenti.

Per la legalità dei detti verbali, gl'impiegati ed agenti di ogni grado, applicati alle ferrovie concesse all'industria privata, dovranno essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie esercitate dal Governo.”

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