N59 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dal R.D. 15/06/1893, n. 294 e abrogato dal D.P.R. 21/12/1999, n. 554, a decorrere dal 28/07/2000.

L’articolo 322 così recitava:

“Articolo 322

I lavori si eseguiscono in generale sulla base di progetti compilati secondo le norme e discipline già in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti, per assicurare la regolarità dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.

I progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie saranno approvati dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti di lavori per le strade ferrate in esercizio e le provviste di materiale rotabile e di esercizio il cui importo complessivo di stima supera le 200,000 lire, saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comitato superiore delle strade ferrate. Quelli il cui importo sta fra 200,000 e 25,000 lire, saranno approvati dal Ministero, visto il parere dell'ispettore direttore del circolo del Regio ispettorato delle strade ferrate. L'approvazione tecnica dei progetti il cui importo non supera 25,000 lire sarà fatta dall'ispettore direttore del circolo.

I progetti per tutte le altre opere il cui importo complessivo di stima supera le 200,000 lire saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici. I progetti relativi alla manutenzione delle strade nazionali e quelli il cui importo sta fra 200,000 e 25,000 lire, saranno approvati dal Ministero, visto il parere dell'ispettore compartimentale del genio civile. L'approvazione tecnica dei progetti il cui importo non supera 25,000 lire, sarà fatta dall'ispettore compartimentale.

Il ministro potrà sempre ordinare che venga sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici od il comitato superiore delle ferrovie anche su progetti il cui limite di spesa sia inferiore alle 200,000 lire.

Sono eccettuati dalle formalità di cui sopra quei casi speciali, nei quali per motivi d'urgenza l'amministrazione può ordinare la esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare, secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale per tutelare l'interesse dello Stato.”

Dalla redazione