Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 309 così recitava:

“Articolo 309

Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti deve osservare tutte le prescrizioni relative, ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno date dal personale applicato all'esercizio, e sarà responsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal fatto suo.”

Dalla redazione