Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 238 così recitava:

“Articolo 238

I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad una ferrovia, quando si elevino al di sopra del livello delle ruotaie, dovranno essere tenuti alla distanza prescritta all'art. 235.”

Dalla redazione