Articolo abrogato dal D.P.R. 11/07/1980, n. 753.

L’articolo 221 così recitava:

“Articolo 221

La larghezza libera delle ferrovie, così pubbliche come private di seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo, laddove saranno incassate sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei punti e dei muri di sostegno, non sarà mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelle ferrovie a doppio binario dovrà sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.”

Dalla redazione