Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 221 così recitava:
“Articolo 221
La larghezza libera delle ferrovie, così pubbliche come private di seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo, laddove saranno incassate sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei punti e dei muri di sostegno, non sarà mai minore di quanto è necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelle ferrovie a doppio binario dovrà sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.”
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