Articolo abrogato dal D.L.Lgt. 20/11/1916, n. 1664.

L’articolo 134 così recitava:

“Articolo 134

Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione e condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate;

saranno intese le osservazioni degli interessati, e sarà proceduto in contraddittorio così di questi come dei richiedenti alla ricognizione delle località.

Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo indeterminato, dai fiumi e laghi, il Governo dovrà, prima di decidere, provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse.”

Dalla redazione