Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Successivamente il presente articolo è stato abrogato dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207, a decorrere dal 08/06/2011.
L’articolo 348 così recitava:
“Articolo 348
L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale in concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.
Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.”
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