N106 | Bollettino di Legislazione Tecnica
L’articolo 1, comma 1 del D. Leg.vo 01/12/2009, n. 179 ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Successivamente il presente articolo è stato abrogato dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207, a decorrere dal 08/06/2011.

L’articolo 343 così recitava:

“Articolo 343

Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento variazioni od aggiunte le quali non siano previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.”

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