Articolo abrogato dal D.L.Lgt. 20/11/1916, n. 1664.

L’articolo 138 così recitava:

“Articolo 138

Tutti i proprietari, possessori od utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni edifizi, e di conservarli in buono stato; essi sono responsabili dei danni che possono succedere a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Spetta agli stessi proprietari possessori od utenti di regolare col mezzo di detti edifizi le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.”

Dalla redazione