N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del D.L. 19/10/2024, n. 155 (L. 09/12/2024, n. 189) l’oggetto della copertura assicurativa di cui al presente comma, è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

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