Ai sensi del comma 12-quinquiesdecies del D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11), in deroga al presente comma, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69), limitatamente all'anno 2021, in deroga al presente comma, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021.

Si veda l'art. 3, comma 3, del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 216.

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