Il testo degli articoli 13, comma 1, e 2 della L. 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) é, rispettivamente, il seguente:

"Art. 13. (Disposizioni transitorie). - 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'art. 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'art. 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'art. 50 del citato testo unico approvato con R.D. n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della citata legge n. 443 del 1985".

"Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attività di autorizzazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura é istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro é articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione é consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non é consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa é iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale".

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