N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il testo dell'art. 809 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 809 (Numero e modo di nomina degli arbitri). - Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli. In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, é nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810". Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'art. 810".

Dalla redazione