N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Il testo dell'art. 823 del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28, ed ulteriormente modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 823 (Deliberazione e requisiti del lodo). - Il lodo é deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed é quindi redatto per iscritto. Esso deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;

3) l'esposizione sommaria dei motivi;

4) il dispositivo;

5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui é stato deliberato;

6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui é apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi. Tuttavia é valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso é stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione".

Dalla redazione