Il testo dell'art. 817 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge, é il seguente: "Art. 817 (Eccezione d'incompetenza). - La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria non può, per questo motivo, impugnare di nullità il lodo".

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