Comma abrogato dalla L. 23/12/2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 10, comma 12-undecies, D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11) è prorogata la disposizione di cui al presente comma, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

Il comma 108 dell’articolo 1 così recitava:

“108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’esercizio d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

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