N123 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dalla L. 23/12/2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi dell’art. 10, comma 12-undecies, D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11) è prorogata la disposizione di cui al presente comma, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015.

Il comma 107 dell’articolo 1 così recitava:

“107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Dalla redazione