N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 12/11/2010, n. 187 (L. 17/12/2010, n. 217), l'espressione «filiera delle imprese», di cui al presente comma, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, del D. Leg.vo 12/04/2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 12/11/2010, n. 187 (L. 17/12/2010, n. 217), l'espressione «anche in via non esclusiva», di cui al presente comma, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Dalla redazione