Comma abrogato dal D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 275, del D. Leg.vo 18/08/2000, n. 267 il riferimento alla presente disposizione abrogato, si intende effettuato al corrispondente articolo del D. Leg.vo n. 267/2000.

Il comma 2 dell’articolo 5 così recitava:

“2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:

"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;".”

Dalla redazione