Ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. 31/08/2016, n. 168 (L. 25/10/2016, n. 197) in deroga a quanto previsto dal presente comma, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

Le disposizioni non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

Ai sensi del comma 445 dell'art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui al presente comma, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2021, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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