Ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D. Leg.vo 06/09/2011, n. 159, le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui al presente articolo, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della presente legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

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