N30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma soppresso dal D.Leg.vo del 15/03/2010 n. 66. Il comma 193 così recitava: “193. Alle operazioni connesse all’attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3bis, comma 1, e 4, commi 2bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.”

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