N99 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 42-quinquies, comma 4, del D.L. 09/08/2022, n. 115 (L. 21/09/2022, n. 142) a decorrere dal 22/09/2022, così recitava:

“1071. Il gestore provvede a:

a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;

b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all’occupazione e all’indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti;

c) verificare che le imprese istanti:

1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;

2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;

3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in viola zione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.”

Dalla redazione

Back to top