Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91), per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dal presente comma, è elevata al 50 per cento.

Si veda l'art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 29/03/2024, n. 39, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al presente comma, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 29/03/2024, n. 39.

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