Comma abrogato dall’art. 42, comma 8, del D.L. 22/03/2021, n. 41 (L. 21/05/2021, n. 69), così recitava:

"381. Per l’anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.”

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