Comma modificato dall’art. 2-ter, comma 1, del D.L. 06/08/2021, n. 111 (L. 24/09/2021, n. 133) e, successivamente, abrogato dall'art. 8, comma 2, del D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215), così recitava:

"482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 396 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

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