N92 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dall’art. 53, comma 6 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (L. 29/07/2021, n. 108), così recitava:

“612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.”

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