Comma abrogato dal D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120).

Il comma 407 dell’articolo 1 così recitava:

“407. Al fine di conseguire risparmi di spesa e di accrescere la qualità, la sicurezza, l'efficienza energetica e la continuità operativa dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione centrale, come definiti dall'articolo 33-septies, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ad esclusione dei CED di cui al comma 3 dello stesso articolo 33-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, adotta un atto di indirizzo, coordinamento e impulso per la razionalizzazione e il consolidamento degli stessi CED.”

Dalla redazione