N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Parole sostituite dall'art. 9-bis, comma 7, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67).

Il termine era già stato prorogato dall’art. 1, comma 44, della L. 30/12/2023, n. 213 al 1° luglio 2024; dall'art. 1, comma 64, della L. 29/12/2022, n. 197 al 1° gennaio 2024; dall’art. 1, comma 12, della L. 30/12/2021, n. 234 al 1° gennaio 2023; dall'art. 9, comma 3, del D.L. 25/05/2021, n. 73 (L. 23/07/2021, n. 106) al 1° gennaio 2022; dall'art. 1, comma 1084, della L. 30/12/2020, n. 178 al 1° luglio 2021; dall'art. 133, comma 1, del D.L. 19/05/2020, n. 34 (L. 17/07/2020, n. 77) al 1° gennaio 2021.

Inizialmente il termine era fissato dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651.

Dalla redazione