Comma modificato dall’art. 19, comma 6, del D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120) e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 314, della L. 30/12/2021, n. 234, così recitava:

“245. Il direttore e i membri del comitato direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e restano in carica per quattro anni; sono selezionati tra studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza in enti o organismi, pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, all'interno di una rosa di venticinque nominativi, preventivamente selezionati da una commissione di valutazione. La commissione di valutazione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal presidente del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation e da un componente designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), d'intesa con il presidente della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca. Costituisce requisito preferenziale l'avere esperienza nella gestione di progetti complessi o di infrastrutture strategiche di ricerca.”

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