Comma abrogato dalla L. 23/12/2014, n. 190, così recitava:

"10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi."

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