La Sent. Corte Cost. 03/12/2015, n. 246 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell’ambito del territorio della Regione siciliana.

Successivamente comma abrogato dalla L. 30/12/2020, n. 178, a decorrere dall’anno 2022, così recitava:

“433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.”

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