Lettera soppressa dal D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58).

La lettera a) del comma 1126 dell’articolo 1 così recitava:

“a) all'articolo 10, sesto comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: “Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo,” sono inserite le seguenti: “complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo,” e dopo le parole: “a somma maggiore dell'indennità che” sono inserite le seguenti: “a qualsiasi titolo ed indistintamente”;”

Dalla redazione