Ai sensi dell’articolo 1, commi 713 e 715 della L. 27/12/2019, n. 160 la deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società dal presente comma, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028.

Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi 712, 713 e 714 della L. 160/2019.

Dalla redazione