Comma soppresso dall'art. 4, comma 1, dell'Ord. P.C.M. 31/12/2021, n. 123, così recitava:

"1. Le diposizioni previste al secondo periodo del comma 3, dell’art. 6, dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 si applicano alle istanze presentate entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Sono fatte salve le istanze di applicazione del comma 3 dell’art. 6 presentate ai sensi della previgente normativa, per le quali si applicano le previsioni di cui all’art. 6 come modificate dalla presente ordinanza."

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