Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

Art. 5. - Modifiche all’ordinanza commissariale n. 36 dell’8 settembre 2017

1. All’art. 12 dell’ordinanza n. 36 dell’8 settembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al primo periodo del comma 5 dopo le parole “riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell’area” sono aggiunte le seguenti: “, nonché gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà”;

b) il quarto periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: “Le spese per l’acquisto, anche tramite esproprio, dell’area da parte del comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto-legge. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vicecommissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal comune interessato.”;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6-bis. Il compenso per la realizzazione del piano attuativo di cui comma 3 è calcolato secondo le modalità indicate all’art. 10 dell’ordinanza n. 39/2017.”;

“6-ter. Per la redazione del progetto di cui al comma 6, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal comune e calcolata sull’importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al presidente di regione - vicecommissario. L’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l’attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati all’art. 4, comma 9, lettera a) e b) dell’ordinanza n. 56/2018.”.”

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