Articolo abrogato dal 01/01/2023 (fatti salvi gli effetti giuridici maturati) dall’art. 2, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 15/12/2022, n. 130 in combinato disposto con l’allegato 15, Testo Unico della ricostruzione privata, così recitava:

Art. 3. - Modifiche all’ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017

1. All’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 5, comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera che segue:

“c-bis) le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell’art. 6, comma 8-bis del decreto-legge n. 189/2016”;

b) all’art. 11:

1. è soppresso il comma 2;

2. al comma 2-bis le parole “di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 1”;

3. dopo il comma 2-bis sono inseriti i commi che seguono:

“2-ter. Nel caso in cui l’alienazione del diritto sull’immobile o sull’unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il oggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

2-quater. Nel caso in cui l’alienazione del diritto di proprietà sull’immobile o sull’unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l’acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell’evento simico, dell’immobile o dell’unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.”;

c) all’art. 15, comma 5-bis, sono apportate le modifiche che seguono: al primo periodo le parole “strutturalmente e funzionalmente interconnessi” sono sostituite dalle parole “strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi”; al secondo periodo le parole “di cui all’art. 8” sono sostituite dalle parole “dell’art. 11, comma 9 del decreto-legge”;

d) all’art. 18, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell’edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell’edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell’edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione.”;

e) all’allegato 1, tabella 7, la lettera h) è sostituita dalle lettere che seguono:

“1.h) del 5% nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell’edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia > di 1,2;

2.h) nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell’edificio e per almeno il 30% della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate (ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di limitato spessore e nucleo interno, o in cattive condizioni, o grossolanamente squadrato, o del tipo “a sacco”, o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di calcestruzzo o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la somma delle aree dei fori e la superficie vuoto per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrata deve essere chiaramente evidenziata.”;

3.h) limitatamente agli immobili per i quali gli strumenti urbanistici impongano nella riedificazione il mantenimento della sagoma o della superficie lorda, nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura le superfici utili ai fini del calcolo del costo convenzionale sono determinate al netto dello spessore delle nuove strutture verticali.”.”

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