Comma sostituito dall’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46.

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46, la presente modifica non si applica alle pratiche di ricostruzione di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 per le quali la comunicazione di avvio dei lavori o la domanda di contributo siano state presentate in data anteriore all’entrata in vigore dell’Ord. P.C.M. 10/01/2018, n. 46 (12/01/2018).

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