N432 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 13/12/2024, n. 192.

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Leg.vo 13/12/2024, n. 192 la disposizione si applica alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso al 31/12/2024; tuttavia, agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’art. 96, comma 5, all’eccedenza, ai sensi dell’art. 5 del D. Leg.vo 30/12/2023, n. 216, relativa all’aiuto alla crescita economica di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214), nonché alle perdite conseguite fino al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 31/12/2024, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

Dalla redazione