N324 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 18/02/2000, n. 47, così recitava:

"a) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 (378), i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria;".

Dalla redazione