Ai sensi dell’articolo 1, comma 44 della L. 30/12/2020, n. 178 gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui alla presente lettera, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 45 della L. 178/2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.

Si vedano i commi 44, 45, 46 e 47 dell’articolo 1 della L. 178/2020.

Dalla redazione