N182 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 2 della L. 20/11/2017, n. 167, dal periodo d’imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 12/03/2018 di cui al comma 3 dell’articolo 10 della L. 167/2017, la disposizione del presente comma, si applica anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

La disposizione si applica a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dall’articolo 317 del codice della navigazione e dall’articolo 426 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

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