Il D.L. 24/07/2003 n. 192 (L. 24/09/2003 n. 268) ha disposto che “L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende assolta per le nuove operazioni nei limiti dell'ammontare già versato in sede di stipula dei mutui da estinguere".

Dalla redazione