La L. 28/12/1995 n. 549 ha disposto che “A decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa l'agevolazione relativa all'imposta locale sui redditi prevista per le aziende e istituti di credito dal primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in materia di destinazione di quote di reddito a riserva legale o statutaria o comunque indisponibili, in eccedenza al ventesimo dell'utile di bilancio.”

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