Articolo aggiunto dalla L. 07/07/2016, n. 122.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 29 della L. 07/07/2016, n. 122 la disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Ai sensi del comma 695 dell’art. 1 della L. 30/12/2018, n. 145, la ritenuta di cui al presente articolo, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 della L. 145/2018, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

Dalla redazione