Articolo abrogato dall’art. 35, lettera tt), del D. Leg.vo 08/03/2006, n. 139. Questo il testo dell’articolo abrogato:

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo i criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.

Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dalla redazione