Articolo abrogato dal D. Leg.vo 07/03/2005 n. 82 a decorrere dal 1/1/2006. L’articolo 29-quater così recitava: “Art. 29-quater (R) - Efficacia dei certificati qualificati - 1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.”

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