Tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo («attività edilizia libera») sono da considerare anche quelli previsti dall’art. 17 del D. Leg.vo 22/02/2006, n. 128, il quale dispone che l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dal presente articolo.

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